Ebinter Lazio: bonus per centro estivo

Sostegno economico pari a 300,00 euro per attività ricreative

L’Ente Bilaterale Terziario Lazio ha previsto, per i lavoratori iscritti all’Ente con figli di età compresa tra 4 e 14 anni, un sostegno economico a titolo di rimborso per le spese sostenute durante i periodi di sospensione scolastica per l’iscrizione a centri estivi o strutture analoghe. Il rimborso, che viene concesso dietro presentazione di domanda e comprovata documentazione, corrisponde ad un importo di 50,00 euro per settimana per un totale massimo annuo di 300,00 euro. L’utilizzo minimo della struttura ricreativa è di 3 giorni per ogni settimana considerata dal lunedì alla domenica. 

La documentazione da presentare sarà la seguente:

– stato di famiglia valido o autocertificazione;

– copia delle ultime buste paga;

– copia delle ricevute di pagamento dei contributi;

– documentazione del pagamento tracciabile;

– certificato della struttura;

– attestazione ISEE in corso di validità.

La presentazione della domanda deve pervenire all’Ente entro:

30 giorni dal pagamento anticipato del servizio;

30 giorni dall’ultimo pagamento rateizzato della sesta settimana e/o entro 30 giorni dall’ultima settimana di utilizzo della struttura;

 – non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Per i servizi fruiti durante le vacanze scolastiche invernali le ricevute di pagamento tracciabili possono essere presentate insieme a quelle del periodo estivo dell’anno successivo, fermo restando il massimale annuo di 300,00 euro.

L’ente precisa inoltre che potrà essere presentata una sola domanda per ciascun lavoratore; nel caso di più domande con stesso ISEE sarà presa in considerazione solo quella con data di invio precedente.

In caso di superamento dei termini per la presentazione della domanda sarà discrezione dell’Ente procedere all’esame delle richieste. In caso di esito positivo i tempi di liquidazione del rimborso sono stabiliti in 30/40 giorni (generalmente tra fine ottobre e metà novembre di ogni anno).

INPS: al via il servizio di videochiamata



Dal 1° luglio parte un progetto sperimentale che consentirà agli utenti di collegarsi con gli esperti senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello (INPS, messaggio 23 giugno 2025, n. 1979).


L’INPS ha annunciato che dal 1° luglio 2025 prenderà il via un progetto sperimentale volto a potenziare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi dell’Istituto, attraverso l’introduzione di una nuova modalità di interazione in videochiamata. L’Iniziativa coinvolgerà inizialmente alcune sedi selezionate (indicate nel messaggio in commento) e persegue l’obiettivo primario di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini.


Il nuovo servizio di videochiamata consente, infatti, di ottenere assistenza e risolvere pratiche direttamente da remoto, eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli. Questo approccio innovativo mira anche a ridurre i tempi di attesa, decongestionare il traffico cittadino e contribuire a una mobilità urbana più sostenibile.


Le caratteristiche del servizio


Gli utenti potranno collegarsi con un esperto INPS (pensioni, disoccupazione, invalidità civile, ecc.) da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo (computer, tablet, smartphone) dotato di connessione internet e videocamera. Ogni videochiamata avrà una durata prestabilita di 20 minuti, qualora fosse necessario, il funzionario potrà proporre un prolungamento della sessione o un nuovo contatto concordato.


La piattaforma è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, anche per chi ha meno familiarità con le tecnologie digitali. Durante la videochiamata sarà possibile inviare e ricevere documenti che verranno anche protocollati, garantendo la validità ufficiale delle comunicazioni, Inoltre, sarà disponibile una funzione di chat testuale per dialogare con il funzionario INPS anche in forma scritta.


Gli utenti interessati a usufruire del nuovo servizio di videochiamata presso le sedi sperimentali dovranno fissare una prenotazione nel giorno della settimana dedicato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata tramite:


– il sito web INPS, con la funzione “Prenota un appuntamento“, presente nell’area MyINPS;
– la funzione “Sportelli di sede” dell’app INPS Mobile;
– il Contact Center multicanale;
– gli sportelli di prima accoglienza presso le sedi INPS.


In prossimità del giorno e dell’orario stabiliti, l’utente che ha prenotato la videochiamata troverà il link per avviarla tra le notifiche dell’area MyINPS. Non è richiesta l’installazione di alcun software o app aggiuntiva. Per una guida dettagliata e un video illustrativo, sono disponibili sul portale INPS, nelle pagine “Sportelli di sede” e “Contatti“, un tutorial in formato PDF e un breve video di presentazione.

Settore Artigiano: firmato l’Accordo interconfederale

Siglato l’accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il rafforzamento della Rete della pariteticità artigiana

Nei giorni scorsi è stato firmato il rinnovo dell’Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ssl) dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e dalle Associazioni di rappresentanza datoriale dell’artigianato.

Tale accordo è volto a rafforzare il ruolo della rete della pariteticità artigiana come strumento di prevenzione e presidio fondamentale per la tutela dei dipendenti del settore, rilanciando al contempo il numero e l’azione dei rappresentanti sindacali per la sicurezza sul territorio.

L’intesa ha come obiettivo quello di:

– rafforzare il coordinamento nazionale e territoriale delle strutture bilaterali paritetiche per garantire una maggiore efficacia degli interventi;

– promuovere la cultura della prevenzione, della formazione e dell’assistenza alle imprese e ai lavoratori;

– uniformare le modalità operative della rete, favorendo un approccio integrato e condiviso su tutto il territorio nazionale;

– valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) nel sistema artigiano, favorendo la loro formazione e incrementandone il numero.

Crediti ZES Unica e Transizione 5.0: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 che ha ad oggetto il Credito di imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, in relazione al requisito dimensionale dell’impresa e all’applicazione del divieto di doppio finanziamento.

L’Istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).
A tal proposito, la società chiede:

  • quale sia il momento della ”cristallizzazione della dimensione d’impresa” ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante;

  • quale sia la ”corretta gestione del divieto di doppio finanziamento”.

Per il Credito di imposta ZES Unica

L’Agenzia rileva che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.
Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente, a pena di decadenza, devono inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’articolo 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

 

Per il Credito Transizione 5.0
L’Agenzia dichiara che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

 

Corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
Anche questo quesito non è di competenza dell’Agenzia, in quanto riguarda l’interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare con la circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: diffuse le tabelle economiche



Previsti incrementi a decorrere dal 1° giugno 2025


Di seguito le tabelle retribuitive previste dall’ipotesi di accordo del 17 giugno sottoscritta da Legacoop Produzione e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro si riservano la sottoscrizione che verrà riportata agli organi per lo sciogliemnto della riserva).


















































































Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Incrementi dal 1° giugno 2025 Incrementi dal 1° giugno 2026 Incrementi dal 1° giugno 2027  Incrementi 1° giugno 2028 Incremento Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 141,75
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 157,19
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 160,59
C2 1.989,39 39,79 40,59 41,39 42,22 163,98
C3 2.130,96 42,61 43,46 44,33 45,22 175,62
B1 2.283,65 45,57 46,59 47,52 48,47 188,25
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 201,96
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 219,59
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 242,01

 








































































Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2026 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2027 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2028
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77
C2 1.989,39 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18
B1 2.283,85 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.471,90
B2 2.449,99 2.489,99 2.548,97 2.599,95 2.651,95
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.862,92 2.883,46
B1 2.953,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.177,92